La giurisdizione civile in materia religiosa nelle controversie del secolo XVI nel contesto della Riforma
Parole chiave:
Il potere e i limiti del magistrato civile in materia di fede religiosa, Libertà di coscienza, illegittimità della pena di morteAbstract
Il potere e i limiti del magistrato civile in materia di fede religiosa costituiscono i punti nodali della controversia sviluppatasi nell’ambito protestante tra le diverse interpretazioni della Riforma in merito all’applicazione della pena capitale per gli eretici. Il processo del medico antitrinitarista spagnolo Michele Serveto, analizzato nei suoi punti critici procedurali nelle opere di Sébastien Castellion, costituisce il principale atto di accusa nei confronti di Calvino e Teodoro di Beza e la prima affermazione esplicita della illegittimità della pena di morte sotto il profilo giuridico. La difesa dell’autonomia dell’uomo in ambito religioso rispetto alla giurisdizione sia politica che religiosa costituisce la prima affermazione dei valori di dignità e libertà dell’individuo nei confronti dell’autorità e consente di delineare un nuovo assetto dei rapporti tra diritto e religione rispetto a quello conosciuto fino ad allora in Europa, che troverà una sua formulazione più compiuta nelle idee iluministiche e nell’affermazione della laicità degli ordinamenti politici per la tutela del pluralismo dei valori e dei diritti di libertà.
Parole Chiave: Il potere e i limiti del magistrato civile in materia di fede religiosa; Libertà di coscienza; illegittimità della pena di morte.

