La donna giudice, Innocenzo III e il sistema del Diritto Comune
Parole chiave:
donna giudice, donna arbitro, processo medievale, Innocenzo III, consuetudo, ius commune, iura propria, sistema del diritto comuneAbstract
Il testo illustra la condizione giuridica della donna nel Medio Evo, con particolare riferimento al suo status processuale. Malgrado i divieti contenuti nel Corpus iuris civilis e nel Decretum Gratiani, i giuristi attivi tra la seconda metà del XII secolo e l’inizio del XIII ammettono l’esercizio femminile della funzione giurisdizionale ex licentia principis o in ragione dello status personale. Con la decretale “Dilecti filii” del 4 novembre 1202, Innocenzo III riconosce la potestas iudicandi et arbitrandi femminile quando viene esercitata sulla base di una consuetudo approbata. La decretale pontificia e il pensiero dei giuristi possono essere pienamente compresi alla luce dei rapporti fra ius commune e iura propria: un tema, quello del sistema del diritto comune, sul quale si torna nuovamente a riflettere.
Parole chiave: donna giudice; donna arbitro; processo medievale; Innocenzo III; consuetudo; ius commune; iura propria; sistema del diritto comune.

